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TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE:ASPETTANDO L'EUROPAa cura di ANTONIO A. MARTINO LE MONNIER APPUNTI PER UNO STUDIO SUI PROBLEMI GIURIDICI SOLLEVATI DAI SISTEMI ESPERTI di Antonio A. Martino e Paola Palmerini Introduzione I sistemi esperti sono dunque costituiti da: a) una base di dati; b) un motore d'inferenza; c) un sistema di rapporti uomo-macchina (c.d. facilities). a) la base di conoscenza deve essere strutturata (2). A questo punto dobbiamo fare una necessaria distinzione fra le informazioni della base di dati e i criteri di rappresentazione della conoscenza. Le tecniche di rappresentazione, in quanto idee, difficilmente sono proteggi-bili, mentre le applicazioni concrete di una tecnica di rappresentazione della conoscenza di un dominio (es. le sostanze farmaceutiche) lo sono: cioè l'ordinamento giuridico offre la propria tutela ai lavori meno creativi. b) il motore d'inferenza consiste in una serie di procedure che, partendo da un insieme strutturato di conoscenze, permettono di ottenere delle conseguenze. Anche qui dobbiamo distinguere le tecniche dalla realizzazione concreta: le prime, anche se indubbiamente più importanti, non sono proteggibilí in sè, le seconde sì. c) le facilities: il sistema deve essere leggibile anche da chi non è un esperto informatico (questo del resto corrisponde alla tendenza stessa dell'informatica che si fa sempre più grande mezzo di comunicazione di massa e non è più riservata a pochi "adepti"). I primi sistemi esperti erano elaborati con l'aiuto del c.d. ingegnere della conoscenza (un informatico) che aveva il compito di far esternaie all'esperto (del settore in esame) il modo con cui questi operava con la propria conoscenza per poter quindi fare delle induzioni ed ottenere le regole generali che venivano inserite nel sistema esperto. Questa procedura presentava però dei problemi poichè l'induzione non è completa e quindi presenta dei problemi di metodologia scientifica che oltretutto aumentano, come in questo caso, quando chi applica il metodo induttivo non è neppure un esperto del settore (perch egli, molto probabilmente, inserirà anche dei propri assunti). Oggi, per la creazione dei sistemi esperti più evoluti, oltre all'ingegnere della conoscenza si ricorre ad un esperto in materia di motori d'inferenza ed anche ad un esperto del settore nel quale si crea il sistema esperto. Quest'Ultimo deve essere una persona che conosca particolarmente bene la teoria generale della disciplina in esame per poter così rappresentare la conoscenza nel modo più accettabile possibile. Ciò dovrebbe essere ben chiaro per i giuristi che già hanno una teoria generale molto ben sviluppata. Tutte queste forme di conoscenza, ovviamente, non possono essere protette da nessun tipo di privativa intellettuale ma la loro implementazione sì. I sistemi esperti possono essere commercializzati come un tutto unico oppure separatamente: ognuna delle tre parti che costituiscono il sistema esperto, infatti, può essere oggetto di separati contratti (ad es. posso vendere solo il guscio (3), oppure posso incaricare un terzo di implementare le facilities o la base di conoscenza). A seconda del tipo di commercializzazione che viene fatto sorgono differenti problemi giuridici.
2. Molti sistemi esperti utilizzano come base di conoscenza delle conoscenze "banali", altri, al contrario, conoscenze ben più elaborate, talvolta, ad esempio, già formalizzate in un libro. In questo caso il sistema esperto deve considerarsi un'opera derivata? Siamo per la risposta affermativa ed è quindi consigliabile stipulare un buon contratto con gli autori dell'opera originale per evidenziare chiaramente i diritti spettanti a ciascuna delle parti. 3. A questo punto però sorge un altro problema: per rappresentare una conoscenza in un sistema esperto sono necessarie talmente tante elaborazioni da rendere veramente difficile poter esperire in concreto un'azione di contraffazione (è facile cioè che nella pratica si riesca a violare impunemente il diritto d'autore). I concetti che entrano in giuoco nell'azione per violazione dei diritti d'autore (quale quello di originalità) andranno quindi valutati con una certa elasticità. Vignal(6), a tal proposito, suggerisce il ricorso alla alla teoria americana del look and feel. 4. Un altro problema che dobbiamo porci è se l'esperto, che fornisce il proprio bagaglio di cultura ed esperienza professionale per formare la base di conoscenza, debba essere considerato come autore del sistema esperto. Può sembrare paradossale porsi una domanda simile (e cioè se una persona la cui partecipazione è essenziale debba considerarsi autore) ma non lo è poi molto se consideriamo ad esempio il caso dell'intervistato che non acquista automaticamente dei diritti sull'opera, nonostante questa sia irrealizzabile senza la sua collaborazione. Secondo la giurisprudenza francese solo qualora l'intervistato operi anche un controllo sul materiale finale dovrà essere riconosciuto come coautore dell'opera. Analoga la soluzione per i sistemi esperti: se l'esperto controlla la materia della sua conoscenza e ne verifica la pertinenza all'utilizzazione che ne viene fatta allora egli dovrà essere considerato coautore. Altrimenti, la conoscenza può essere fornita sulla base di un contratto di "know-how". 5. Ulteriori problemi sorgono quando si utilizza un guscio o per creare un sistema esperto. In questo caso l'utilizzatore è al tempo stesso creatore della base di dati: cioè nei sistemi esperti spesso è l'utente stesso l'esperto che fornisce all'informatico le nozioni da includere nella base di conoscenze. Quali diritti debbono essere riconosciuti a questo esperto? Potrà egli pretendere dei diritti in seguito al suo apporto? Quando poi l'utente, a sua volta, commercializza tale tipo di sistema esperto che fine fanno i diritti del creatore del guscio? Sarà opportuno avere ben chiari i diritti che vengono concessi al momento della compravendita del guscio. Comunque, e cioè anche quando si acquista un sistema esperto completo e non un semplice guscio, il cliente può sempre implementare il sistema: il sistema esperto implementato deve considerarsi una nuova opera o semplicemente una vecchia opera modificata? 6. Una facilitazione tipica dei sistemi esperti è la loro capacità di autoevolversi (apprendimento). Se non sono previsti diritti di utilizzazione tutte le modifiche apportate dall'utilizzatore sono illecite, ciò è inaccettabile, ma attenzione! deve essere fatta salva la possibilità di ridurre o modificare le clausole di responsabilità dell'autore originale. 7. Come tutelare poi le regole che compongono il motore inferenziale e il sistema di rappresentazione della conoscenza dato che non è pensabile il ricorso ad un mascheramento dello stesso, dato che ciò sarebbe contrario alla stessa natura di un sistema esperto? Attualmente abbiamo ancora una circolazione ristretta dei sistemi esperti ed è quindi possibile far ricorso alle clausole confidenziali (disciplina del segreto), i problemi sorgeranno in un secondo momento, quando vi sarà una più larga diffusione. 8. Infine un altro tipo di problemi può porsi in quei Paesi, come per l'appunto la Francia, dove è stata dettata una disciplina apposita per la tutela dei programmi per elaboratori. Qui si verifica l'inconveniente di una durata difforme della protezione per le varie parti che compongono il sistema esperto e cioè alla base di dati è applicabile il regime ordinario della legge sul diritto d'autore, vale a dire che l'opera è protetta per 50 anni, mentre per il software c'è un termine breve di 25 anni (lg. '85). Tutto ciò mentre dovremmo riuscire ad avere corrispondenza fra l'unità economica ed un'unità giuridica o quantomeno un trattamento giuridico uniforme. Diciamo che un sistema esperto è difettoso quando non fornisce una consulenza esatta. Considerando la loro natura composita i difetti dei sistema esperto sono identificabili: 1) nel guscio, 2) nella conoscenza, 3) nelle facilities. 1) la conoscenza è esatta ma il motore d'inferenza non combina esattamente le regole. 2) il sistema esperto utilizza la conoscenza di un esperto umano e quindi deriva le proprie regole da una fonte fallibile. Si pone il problema dell'imputabilità della prestazione dell'esperto al produttore del sistema esperto in base al principio della responsabilità per l'attività del dipendente. Una parte della dottrina ritiene che il produttore non debba rispondere direttamente quando si sia avvalso dell'opera di professionisti e ciò poichè questi non sono alle dipendenze del produttore. Altri, invece, ritengono che quest'ultimo debba rispondere comunque sia perche la prestazione del professionista non è autonomizzabile rispetto al processo produttivo, sia per il principio che chiunque si avvalga del lavoro altrui deve anche assumere il rischio degli svantaggi che possono derivarne. 3) in realtà si tratta di una duplice ipotesi e cioè: 3.1) il sistema fornisce risposte suscettibili di più di una interpretazione, 3.2) il sistema non individua che il caso è fuori del suo ambito di conoscenze. Negli USA la dottrina si è chiesta se un sistema esperto sia configurabile come "good" o come "service". In base alla section 402 A del Second Restatement of Tort, infatti, il produttore è soggetto alla responsabilità oggettiva (product liability) perì danni causati dai prodotti commercializzati, e l'utente è dispensato da dover provare la "negligence" del produttore solo nel caso in cui si tratti di "good". Nel caso specifico del software si ritiene che solo il "canned software" sia da considerarsi merce, negli altri casi è invece ritenuta prevalente la prestazione professionale ed in tal modo viene esclusa la "product liability" (per i sistemi esperti verrebbe esclusa). Il danneggiato può quindi agire solo sulla base della "professional malpractice". Per di più la section 420a del 2A Restatement of Tort viene applicata solo nel caso di un danno fisico alle persone o alle cose in loro possesso; sono pertanto escluse le ipotesi in cui il danno è solo economico (ad esempio nel caso di un avvocato che perda la causa, come conseguenza di una soluzione erronea fornitagli dal sistema esperto). In Francia la dottrina ha trattato l'ipotesi in cui il funzionamento difettoso dipenda da errori nel funzionamento del software : in questo caso l'utente-consumatore ha diritto alla correzione degli errori. Le clausole limitative della responsabilità vengono ritenute ammissibili solo se il consumatore è incompetente relativamente al contenuto tecnologico del bene. Per quanto riguarda i casi di responsabilità dell'utente del sistema esperto è necessario, preliminarmente, distinguere se egli ha o meno conoscenze specifiche nel medesimo campo del sistema esperto. Nel primo caso ci si attende dal professionista il controllo dei dati fornitigli dal sistema; in questo caso, cioè, non può confidare esclusivamente sulle garanzie date dal venditore. Quindi dobbiamo distinguere fra le due ipotesi del cattivo uso o della selezione impropria, cioè a) l'utente non segue le istruzioni che attengono al funzionamento del programmma, oppure fornisce dati erronei... b) l'utente può fare affidamento su un sistema che non è in grado in partenza di fornire le soluzioni richieste, oppure fa affidamento su un sistema obsoleto. Questo caso si è già verificato, anche se non con un vero e proprio sistema esperto, ci riferiamo al caso Swiss Air Transport v. Benn (8). Detta compagnia aerea è stata ritenuta responsabile perchè si avvaleva di un sistema computerizzato non idoneo ai compiti prefissi. Concludendo diciamo che il professionista è chiamato a controllare le informazioni derivate dal sistema stesso, cioè l'aver fatto affidamento sulla consulenza fornitagli dal sistema esperto non esclude la responsabilità nei confronti del contraente per la prestazione professionale. Tuttavia il professionista non è meno responsabile nei confronti della controparte contrattuale quando non dispone, o in situazioni di necessità non è in grado di disporre, dei mezzi, tecnologici o scientifici, più aggiornati ed attendibili. Tramite l'uso dei sistemi esperti è possibile richiedere al professionista di elevare lo standard delle proprie prestazioni professionali. Un ultimo rischio che si prospetta è che gli utenti. tramite l'ausilio di un sistema esperto, esercitino una professione per cui sia richiesta l'abilitazione professionale. NOTE1. Lazzari e Ricci, I sistemi esperti, La Nuova Italia Scientifica, pag. 15. 2. La base di dati può anche essere non strutturata ed allora segue tutte le regole delle banche dati comuni. Ad una base di dati non strutturata non è possibile applicare immediatamente il motore d'inferenza: in questo caso il "sistema esperto" è in realtà un programma che aiuta l'utente a trovare le informazioni di cui ha bisogno all'interno della banca dati stessa. 3. Il guscio è un programma che contiene un modello di rappresentazione della conoscenza(ovviamente molto generico), un motore d'inferenza ed una forma determinata con delle facilities. Non contiene invece la base di conoscenza, che verrà fornita dall'utente. Nel Glossario del volume di G. Caridi, S. Pellecchia, Automazione della ricerca giuridica e sistemi esperti, Franco Angeli, Milano, 1986, ne viene data la seguente definizione: "GUSCI: programmi che contengono le procedure di analisi, ma non i dati e le esperienze specifiche. Gli esperti o direttamente gli utenti possono costruire basi di conoscenze su misura e possono progressivamente aggiornarle in seguito a nuove esperienze e all'evolversi delle situazioni oggetto di indagine.”. 4. Per tutti P. Catala, Ebauche d'une théorie juridique de l'information, in "Informatica e diritto", 1983, e S. Schaff, La nozione d'informazione e la sua rilevanza giuridica, in "il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1987, pagg. 445 e segg. 5. V. Frosini, La Convenzione Europea sulla protezione dei dati, in Rivista di Diritto Europeo, I, 1984, pag. 1 6. J.C. Vignal, Systèmes experts et droit, in Lamy droit de l'informatique, C, 1989. 7. Per ulteriori approfondimenti relativamente all'Italia rinviamo al volume Computers e responsabilità civile, a cura di G. Alpa, Giuffrè editore, 1984. 8. 425 S.W. 2d 342, Tex 1968 |
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