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TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE:

ASPETTANDO L'EUROPA

 

a cura di ANTONIO A. MARTINO

LE MONNIER

APPUNTI PER UNO STUDIO SUI PROBLEMI GIURIDICI SOLLEVATI DAI SISTEMI ESPERTI

di Antonio A. Martino e Paola Palmerini

Introduzione

Secondo la definizione datane da Lazzari e Ricci (1) "il sistema esperto è uno strumento in grado di aiutare utenti professionali in at­tività che richiedono la capacità di giudizio e l'esperienza di uno spe­cialista di un dominio ben preciso. Esso svolge funzioni analoghe a quelle di un esperto umano (sia in termini di risultato che di presta­zione), emulandone il processo decisionale, in quanto è capace di ge­stire esplicitamente un vasto corpo organizzato di conoscenza su un'area ben definita. Il sistema esperto ... esegue deduzioni relativa­mente a un caso in esame, secondo le conoscenze sul dominio pre­cedentemente memorizzate ... inoltre fornisce spiegazioni su come ha raggiunto determinati convincimenti e su perchè è interessato a parti­colari informazioni.. ".

I sistemi esperti sono dunque costituiti da:

a) una base di dati;

b) un motore d'inferenza;

c) un sistema di rapporti uomo-macchina (c.d. facilities).

a) la base di conoscenza deve essere strutturata (2). A questo pun­to dobbiamo fare una necessaria distinzione fra le informazioni della base di dati e i criteri di rappresentazione della conoscenza. Le tecni­che di rappresentazione, in quanto idee, difficilmente sono proteggi-bili, mentre le applicazioni concrete di una tecnica di rappresentazione della conoscenza di un dominio (es. le sostanze farmaceutiche) lo so­no: cioè l'ordinamento giuridico offre la propria tutela ai lavori meno creativi.

b) il motore d'inferenza consiste in una serie di procedure che, par­tendo da un insieme strutturato di conoscenze, permettono di ottene­re delle conseguenze. Anche qui dobbiamo distinguere le tecniche dalla realizzazione concreta: le prime, anche se indubbiamente più im­portanti, non sono proteggibilí in sè, le seconde sì.

c) le facilities: il sistema deve essere leggibile anche da chi non è un esperto informatico (questo del resto corrisponde alla tendenza stessa dell'informatica che si fa sempre più grande mezzo di comuni­cazione di massa e non è più riservata a pochi "adepti").

I primi sistemi esperti erano elaborati con l'aiuto del c.d. ingegne­re della conoscenza (un informatico) che aveva il compito di far esternaie all'esperto (del settore in esame) il modo con cui questi operava con la propria conoscenza per poter quindi fare delle induzioni ed ot­tenere le regole generali che venivano inserite nel sistema esperto. Questa procedura presentava però dei problemi poichè l'induzione non è completa e quindi presenta dei problemi di metodologia scien­tifica che oltretutto aumentano, come in questo caso, quando chi ap­plica il metodo induttivo non è neppure un esperto del settore (perch egli, molto probabilmente, inserirà anche dei propri assunti). Oggi, per la creazione dei sistemi esperti più evoluti, oltre all'ingegnere della co­noscenza si ricorre ad un esperto in materia di motori d'inferenza ed anche ad un esperto del settore nel quale si crea il sistema esperto. Quest'Ultimo deve essere una persona che conosca particolarmente bene la teoria generale della disciplina in esame per poter così rap­presentare la conoscenza nel modo più accettabile possibile. Ciò do­vrebbe essere ben chiaro per i giuristi che già hanno una teoria generale molto ben sviluppata. Tutte queste forme di conoscenza, ov­viamente, non possono essere protette da nessun tipo di privativa in­tellettuale ma la loro implementazione sì.

I sistemi esperti possono essere commercializzati come un tutto uni­co oppure separatamente: ognuna delle tre parti che costituiscono il sistema esperto, infatti, può essere oggetto di separati contratti (ad es. posso vendere solo il guscio (3), oppure posso incaricare un terzo di implementare le facilities o la base di conoscenza). A seconda del ti­po di commercializzazione che viene fatto sorgono differenti proble­mi giuridici.


I problemi giuridici sollevati dai sistemi esperti


1. Il primo argomento che dovremmo esaminare è il valore dell'in­formazione e la tutela che ad essa viene data nell'ordinamento giuri­dico. Essendo stato questo tema già affrontato da molti autori (4) ricordiamo soltanto che con l'avvento degli strumenti di comunicazio­ne di massa l'informazione è venuta acquistando rilevanza economi­ca ed è attualmente configurabile come bene con una sua autonoma specificità, (in particolare con i mezzi elettronici essa può essere me­morizzata in proporzioni ridottissime ed essere distribuita in maniera rapidissima). Come dice Erosini, "Il mondo d'oggi è caratterizzato da una produzione, una circolazione ed un consumo di informazioni, che per quantità, varietà, rapidità e persistenza di registrazione non trova­no confronti con le situazioni di altre età.”. (5)

2. Molti sistemi esperti utilizzano come base di conoscenza delle conoscenze "banali", altri, al contrario, conoscenze ben più elaborate, talvolta, ad esempio, già formalizzate in un libro. In questo caso il si­stema esperto deve considerarsi un'opera derivata? Siamo per la rispo­sta affermativa ed è quindi consigliabile stipulare un buon contratto con gli autori dell'opera originale per evidenziare chiaramente i dirit­ti spettanti a ciascuna delle parti.

3. A questo punto però sorge un altro problema: per rappresenta­re una conoscenza in un sistema esperto sono necessarie talmente tan­te elaborazioni da rendere veramente difficile poter esperire in concreto un'azione di contraffazione (è facile cioè che nella pratica si riesca a violare impunemente il diritto d'autore). I concetti che entra­no in giuoco nell'azione per violazione dei diritti d'autore (quale quel­lo di originalità) andranno quindi valutati con una certa elasticità. Vignal(6), a tal proposito, suggerisce il ricorso alla alla teoria america­na del look and feel.

4. Un altro problema che dobbiamo porci è se l'esperto, che forni­sce il proprio bagaglio di cultura ed esperienza professionale per for­mare la base di conoscenza, debba essere considerato come autore del sistema esperto. Può sembrare paradossale porsi una domanda si­mile (e cioè se una persona la cui partecipazione è essenziale debba considerarsi autore) ma non lo è poi molto se consideriamo ad esem­pio il caso dell'intervistato che non acquista automaticamente dei di­ritti sull'opera, nonostante questa sia irrealizzabile senza la sua collaborazione. Secondo la giurisprudenza francese solo qualora l'in­tervistato operi anche un controllo sul materiale finale dovrà essere ri­conosciuto come coautore dell'opera. Analoga la soluzione per i sistemi esperti: se l'esperto controlla la materia della sua conoscenza e ne verifica la pertinenza all'utilizzazione che ne viene fatta allora egli dovrà essere considerato coautore.

Altrimenti, la conoscenza può essere fornita sulla base di un con­tratto di "know-how".

5. Ulteriori problemi sorgono quando si utilizza un guscio o per crea­re un sistema esperto. In questo caso l'utilizzatore è al tempo stesso creatore della base di dati: cioè nei sistemi esperti spesso è l'utente stesso l'esperto che fornisce all'informatico le nozioni da includere nel­la base di conoscenze.

Quali diritti debbono essere riconosciuti a questo esperto? Potrà egli pretendere dei diritti in seguito al suo apporto? Quando poi l'utente, a sua volta, commercializza tale tipo di sistema esperto che fine fanno i diritti del creatore del guscio? Sarà opportuno avere ben chiari i di­ritti che vengono concessi al momento della compravendita del gu­scio.

Comunque, e cioè anche quando si acquista un sistema esperto completo e non un semplice guscio, il cliente può sempre implemen­tare il sistema: il sistema esperto implementato deve considerarsi una nuova opera o semplicemente una vecchia opera modificata?

6. Una facilitazione tipica dei sistemi esperti è la loro capacità di autoevolversi (apprendimento). Se non sono previsti diritti di utilizza­zione tutte le modifiche apportate dall'utilizzatore sono illecite, ciò è inaccettabile, ma attenzione! deve essere fatta salva la possibilità di ri­durre o modificare le clausole di responsabilità dell'autore originale.

7. Come tutelare poi le regole che compongono il motore inferen­ziale e il sistema di rappresentazione della conoscenza dato che non è pensabile il ricorso ad un mascheramento dello stesso, dato che ciò sarebbe contrario alla stessa natura di un sistema esperto?

Attualmente abbiamo ancora una circolazione ristretta dei sistemi esperti ed è quindi possibile far ricorso alle clausole confidenziali (di­sciplina del segreto), i problemi sorgeranno in un secondo momento, quando vi sarà una più larga diffusione.

8. Infine un altro tipo di problemi può porsi in quei Paesi, come per l'appunto la Francia, dove è stata dettata una disciplina apposita per la tutela dei programmi per elaboratori. Qui si verifica l'inconve­niente di una durata difforme della protezione per le varie parti che compongono il sistema esperto e cioè alla base di dati è applicabile il regime ordinario della legge sul diritto d'autore, vale a dire che l'ope­ra è protetta per 50 anni, mentre per il software c'è un termine breve di 25 anni (lg. '85). Tutto ciò mentre dovremmo riuscire ad avere cor­rispondenza fra l'unità economica ed un'unità giuridica o quantome­no un trattamento giuridico uniforme.

Sistemi esperti e responsabilità

Esaminiamo ora brevemente il problema della responsabilità da si­stema esperto difettoso (7).

Diciamo che un sistema esperto è difettoso quando non fornisce una consulenza esatta. Considerando la loro natura composita i difet­ti dei sistema esperto sono identificabili:

1) nel guscio,

2) nella conoscenza,

3) nelle facilities.

1) la conoscenza è esatta ma il motore d'inferenza non combina esattamente le regole.

2) il sistema esperto utilizza la conoscenza di un esperto umano e quindi deriva le proprie regole da una fonte fallibile. Si pone il pro­blema dell'imputabilità della prestazione dell'esperto al produttore del sistema esperto in base al principio della responsabilità per l'attività del dipendente. Una parte della dottrina ritiene che il produttore non debba rispondere direttamente quando si sia avvalso dell'opera di pro­fessionisti e ciò poichè questi non sono alle dipendenze del produt­tore. Altri, invece, ritengono che quest'ultimo debba rispondere comunque sia perche la prestazione del professionista non è autono­mizzabile rispetto al processo produttivo, sia per il principio che chiun­que si avvalga del lavoro altrui deve anche assumere il rischio degli svantaggi che possono derivarne.

3) in realtà si tratta di una duplice ipotesi e cioè: 3.1) il sistema for­nisce risposte suscettibili di più di una interpretazione, 3.2) il sistema non individua che il caso è fuori del suo ambito di conoscenze.

Negli USA la dottrina si è chiesta se un sistema esperto sia configu­rabile come "good" o come "service". In base alla section 402 A del Se­cond Restatement of Tort, infatti, il produttore è soggetto alla responsabilità oggettiva (product liability) perì danni causati dai pro­dotti commercializzati, e l'utente è dispensato da dover provare la "negligence" del produttore solo nel caso in cui si tratti di "good". Nel ca­so specifico del software si ritiene che solo il "canned software" sia da considerarsi merce, negli altri casi è invece ritenuta prevalente la pre­stazione professionale ed in tal modo viene esclusa la "product liabi­lity" (per i sistemi esperti verrebbe esclusa). Il danneggiato può quindi agire solo sulla base della "professional malpractice".

Per di più la section 420a del 2A Restatement of Tort viene appli­cata solo nel caso di un danno fisico alle persone o alle cose in loro possesso; sono pertanto escluse le ipotesi in cui il danno è solo eco­nomico (ad esempio nel caso di un avvocato che perda la causa, co­me conseguenza di una soluzione erronea fornitagli dal sistema esperto).

In Francia la dottrina ha trattato l'ipotesi in cui il funzionamento di­fettoso dipenda da errori nel funzionamento del software : in questo caso l'utente-consumatore ha diritto alla correzione degli errori. Le clausole limitative della responsabilità vengono ritenute ammissibili solo se il consumatore è incompetente relativamente al contenuto tec­nologico del bene.

Per quanto riguarda i casi di responsabilità dell'utente del sistema esperto è necessario, preliminarmente, distinguere se egli ha o meno conoscenze specifiche nel medesimo campo del sistema esperto. Nel primo caso ci si attende dal professionista il controllo dei dati forniti­gli dal sistema; in questo caso, cioè, non può confidare esclusivamen­te sulle garanzie date dal venditore. Quindi dobbiamo distinguere fra le due ipotesi del cattivo uso o della selezione impropria, cioè a) l'u­tente non segue le istruzioni che attengono al funzionamento del pro­grammma, oppure fornisce dati erronei... b) l'utente può fare affidamento su un sistema che non è in grado in partenza di fornire le soluzioni richieste, oppure fa affidamento su un sistema obsoleto. Questo caso si è già verificato, anche se non con un vero e proprio sistema esperto, ci riferiamo al caso Swiss Air Transport v. Benn (8). Detta compagnia aerea è stata ritenuta responsabile perchè si avvale­va di un sistema computerizzato non idoneo ai compiti prefissi.

Concludendo diciamo che il professionista è chiamato a controllare le informazioni derivate dal sistema stesso, cioè l'aver fatto affidamen­to sulla consulenza fornitagli dal sistema esperto non esclude la re­sponsabilità nei confronti del contraente per la prestazione professionale. Tuttavia il professionista non è meno responsabile nei confronti della controparte contrattuale quando non dispone, o in si­tuazioni di necessità non è in grado di disporre, dei mezzi, tecnologi­ci o scientifici, più aggiornati ed attendibili.

Tramite l'uso dei sistemi esperti è possibile richiedere al professio­nista di elevare lo standard delle proprie prestazioni professionali.

Un ultimo rischio che si prospetta è che gli utenti. tramite l'ausilio di un sistema esperto, esercitino una professione per cui sia richiesta l'abilitazione professionale.

NOTE

1. Lazzari e Ricci, I sistemi esperti, La Nuova Italia Scientifica, pag. 15.

2. La base di dati può anche essere non strutturata ed allora segue tutte le regole delle banche dati comuni. Ad una base di dati non strutturata non è possibile applicare immediatamente il motore d'inferenza: in questo caso il "sistema esperto" è in realtà un programma che aiuta l'utente a trovare le informazioni di cui ha bisogno all'interno della banca dati stessa.

3. Il guscio è un programma che contiene un modello di rappresentazione della conoscenza(ovviamente molto generico), un motore d'inferenza ed una forma determinata con delle facilities. Non contiene invece la base di conoscenza, che verrà fornita dall'utente. Nel Glossario del volume di G. Caridi, S. Pellecchia, Automazione della ricerca giuridica e sistemi esperti, Franco Angeli, Milano, 1986, ne viene data la seguente definizione: "GUSCI: programmi che contengono le procedure di analisi, ma non i dati e le esperienze specifiche. Gli esperti o direttamente gli utenti possono costruire basi di conoscenze su misura e possono progressivamente aggiornarle in seguito a nuove esperienze e all'evolversi delle situazioni oggetto di indagine.”.

4. Per tutti P. Catala, Ebauche d'une théorie juridique de l'information, in "Informatica e diritto", 1983, e S. Schaff, La nozione d'informazione e la sua rilevanza giuridica, in "il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1987, pagg. 445 e segg.

5. V. Frosini, La Convenzione Europea sulla protezione dei dati, in Rivista di Diritto Europeo, I, 1984, pag. 1

6. J.C. Vignal, Systèmes experts et droit, in Lamy droit de l'informatique, C, 1989.

7. Per ulteriori approfondimenti relativamente all'Italia rinviamo al volume Computers e responsabilità civile, a cura di G. Alpa, Giuffrè editore, 1984.

8. 425 S.W. 2d 342, Tex 1968
 
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