Home arrow Documenti arrow Italiano arrow Regime giuridico del software
Imprimir E-mail

REGIME GIURIDICO DEL SOFTWARE

 

a cura di ANTONIO A. MARTINO

LE MONNIER, 1988 - Italy

INTRODUZIONE

Questo volume raccoglie le relazioni presentate al Seminario tenutosi a Pisa presso la Scuola Superiore S. Anna nei giorni 7/8/9 maggio 1987, nell'ambito del Progetto strategico del C.N.R. "Software per il diritto", del quale sono responsabile.

Questo tema è tuttora vivacemente dibattuto non essendo il Legislatore italiano ancora intervenuto in materia. I progetti di legge presentati durante la precedente legislatura sono oggetto delle relazioni di Ciampi e di Pagano, la direttiva CEE, che verrà presto emanata su tale argomento, ha le linee guida illustrate nella relazione di Posner, mentre la recente legislazione e la giurisprudenza concernente la protezione del software tramite diritto d'autore negli U.S.A., nel Regno Unito, in Francia e nella Repubblica Federale Tedesca sono esaminate da Vandenberghe.

La mia relazione e quella di Vivant riguardano temi ancor più generali : ci si chiede infatti, prima di parlare di tutela, quale sia il regime giuridico applicabile al software, problematiche giuridiche di carattere generale sono anche quelle affrontate da Imperiali D'Afflitto.

Argomenti ben più specifici sono al contrario trattati dagli altri relatori, in particolare il tema della contrattualistica è analizzato da Rossello, quello dei rapporti fra software e segreto industriale da Bianchi, infine l'inquadramento del nell'ambito dei beni societari da Bordelli.

Originale è la posizione di Floridia, unico a ritenere il vare    dal nostro ordinamento.

Infine l'appendice contiene una parte di un articolo che verrà pubblicato delle edizioni Lamy Droit , contenente un quadro riassuntivo della situazione giuridica del software in Italia.

Infine ringrazio tutti i partecipanti al Seminario per la loro opera, il prof. Busnelli per averci ospitato, la dott. Essa Palmerini per aver reso possibile la pubblicazione di questi atti.

 

ANTONIO A. MARTINO

NUOVE FORME DI TITOLARITA'

di ANTONIO ANSELMO MARTINO

L'espressione "regime giuridico del software" vuole sottolineare il fatto che noi non sappiamo in partenza se e che cosa dobbiamo proteggere, ma piuttosto vogliamo sapere quale tipo di regime giuridico complessivo deve applicarsi ad un fenomeno talmente importante da trasformare tutti i mezzi di produzione.

Per poter affrontare correttamente una sì vasta problematica dobbiamo avere ben chiaro qual è l'oggetto (o meglio la famiglia di oggetti) a cui applicare questa regolamentazione, si tratta quindi di un problema di tipo tecnico per il quale non bastano "poche conoscenze da ignorante" sul tipo di quelle presunte da Ascarelli a proposito dell'energia elettrica (1).

Dal punto di vista della tecnica giuridica il problema è quello della natura giuridica, o se preferite, di quali conse­guenze giuridiche attribuire alla combinazione di azioni, opera­zioni, risultati, miranti a fare eseguire un determinato un elaboratore elettronico.

Dal punto di vista valutativo dobbiamo avere chiaro quali valori vogliamo ottenere, a quali livelli, e quali sono i rezzi per raggiungerli. In effetti il problema fondamentale è di chiarire che cosa vogliamo tutelare : l'idea, la forma indichiamo esattamente con l'espressione "forma"?), la struttura, l'algoritmo ?

Da questo intreccio di informatica e diritto, che costituisce ill regime giuridico del software, guardandoci intorno, in mondo, sembrerebbe che sia stata fatta della cattiva informatica (descrizione del software) e poco diritto (teorie conseguenze giuridica).

Inoltre per questa bramosia dico coprire interessi - anche certamente - sembra di non vivere più tra giuristi matra arcangeli: ciascuno ha qualcosa da proteggere. Tutto questo sta a giustificare il titolo della nostra ricerca, che è poi anche il titolo di questo Seminario: il regime giuridico del software(2).

Eravamo partiti con l'idea di proporre soluzioni nuove ed originali ad un problema nuovo ed originale, probabilmente, però, ha ragione Vandenberghe, quando sostiene che alea iacta est (3), ma egli ha ragione anche quando conclude che una volta decisa di applicare la tutela del diritto di autore alla creazione di software, c'è ancora molto lavoro da compiere, perch i nodi giuridici centrali non sono stati sciolti, e, ovviamente, non sono state sciolte le conseguenze che derivano da questi nodi (4). In primo luogo manca una teoria giuridica completa dell'in­formazione nella quale iscrivere il tema del software. Più speci­ficamente ci manca una teoria giuridica completa sulla natura (o se volete sulla caratterizzazione) del (dei) software.

Cercherò ora di dire qualcosa circa un problema che non solo fa da cornice, ma è imprescindibile per il trattamento dell'informazione che fa parte del software, o per meglio dire è da questo elaborata, secondo il programma in questione: i dati.

 

1. Il substrato tecnico.


Dal punto di vista tecnico, io mi colloco fra coloro che non vogliono il rappezzamento di vecchie teorie per descrivere fatti nuovi, ma sostengono la creazione di teorie complete, vale a dire di nuove teorie con tutte le loro conseguenze illustrate.

Naturalmente, una cosa è difendere tali teorie e un'altra è poterle enunciare con tutte le loro conseguenze.

Il cambiamento tecnologico, oggi, è troppo vertiginoso per i strì occhi abituati a variazioni umane più lente.

Oso dire con P. Català che tale fenomeno è in qualche modo una fortuna , poichè i cambiamenti molto rapidi spesso, a posteriori, ci lasciano fuori posto.

Poiche non siamo in condizioni de enunciare una teoria completa, ma solo delle ipotesi nel piú articolato possibile, prudenza e precauzioni più che raccomandabili sono imprescindibili. Sfortunatamente, però, le incalzanti esigenze del mondo economico contrastano con la nostra cautela scientifica e dobbiamo pensare già a soluzioni pratiche ma generali prima di essere superati da quelle della giustizia privata o irriflessiva. Dobbiamo occuparci dell'oggi, che ritengo sia il presente del futuro.

La novità consiste nel fatto che siamo già entrati nell'era dell'informazione per cui una teoria completa al riguardo, prima o poi, dovrà essere elaborata con tutte le sue conseguenze giuridiche.

Sembra che il concetto di informazione non sia riducibile al concetto di conoscenza ed è improbabile trovare un concetto più ampio con cui definire informazione.

Alcuni autori (5) distinguono fra "dato" e "informazione". Il primo sarebbe la materia prima, la seconda costituirebbe il risultato della elaborazione dei dati.

Per il momento anch'io userò questa distinzione, anche se a nessuno sfugge la difficoltà di ottenere "dati" puri in rerum naturae e quindi, definire il "prima" o il "dopo" costituisce un problema convenzionale. Desidero chiarire che fino a quando sarà possibile distinguere con esattezza il processo d'ingresso dei dati e di elaborazione, non trovo nessun inconveniente nel ricor­rere a definizioni stipulatine (6). Mi limito ad utilizzare una teoria cibernetica dell'informazione.

Credo che il complesso di entità che può essere chiamato "informazione" sia enormemente vasto e questa varietà esige un distingo che in seguito avrà importanza nel mondo giuridico (7).

Nei paesi industrializzati il modo di sviluppo - puramente stensivo - della sfera dell'informazione conduce in un vicolo cieco: la maggior parte della forza lavoro viena trasferita alla rielaborazione dell'informazione. E' vero che gli stessi elaboratori

costituiscono una via di uscita in quanto liberano progressivamente gli uomini dai lavori di routine, dai lavori su dati e testi, dal lavoro di raccolta e sistemazione preliminare dell'informazioni, ma l'occupazione nella sfera dell'informazione non disminuce perche cresce il lavoro di comprensione dell'informazione della stessa in conoscenza specialista e in decisione ammistrativa.

Possiano dire dire che l'informazione    è un prodotto intellettuale, ma questo è ancora poco per un regime giuridico.  Del software, poi, i problemi crescono in quanto desistono diverbi o getti che potrebbero essere rilevanti giuridicamente:

a) l’architettura del programma, b) l’algoritmo, c) il risultado dell'applicazione del programma nella soluzione del problema richiesto, d) la tecnica della manipolazione dei dati, e) la codificazione del programma, f) il programma sorgente, g) il programma oggetto (in binario), h) i dati, i) il modo di strutturare i dati e di rappresentare la conoscenza, ecc.

Il fondamento della nozione di oggetto del diritto sta in un rapporto di valori i cui termini, soggetto, oggetto, interesse, utilità, sono reciproci : oggetto del diritto è quell'entità o situazione del mondo che costituisce un punto di riferimento necessario di un interesse giuridicamente protetto, in quanto ha la qualità di rappresentare per il soggetto una situazione utile ai suoi fini. La prima cosa a cui penso a proposito di "informazione" è quello che nel linguaggio naturale viene chiamata tale, la descrizione di un certo stato di cose nel mondo.

Lasciando da parte il problema filosofico per cui non ci sono dati del mondo se non in vista di qualche teoria che li ritagli da "tutto ciò che mi appare" (8), è chiaro che non c'è un'informazione senza una forma (e questa è giustamente la sua etmologia) e qualcosa (contenuto) di cui detta forma costituisce il veicolo.

I. Kant (9) ci ha insegnato a conciliare la teoria idealista con la teoria pragmatica della conoscenza : i dati sensoriali vengono percepiti dai sensi e rielaborati unitamente a categorie gnoseologiche trascendentali quali il tempo, lo spazio, la causalità.

Senza ricorrere a tutti i giochi del linguaggio enunciati da Senza ricorrere a tutti i giochi del linguaggio enunciati da Wittgenstein (10), possiamo immaginare le situazioni seguenti:

1.    Giovanni ci informa che sta piovendo;

2.    Giovanni predice che sta per piovere;

3.    Giovanni racconta una storia sulla pioggia;

4.    Giovanni calcola le combinazioni di addizione e sottrazione

5.     Giovanni scrive la storia che ha raccontato al punto 3;

6.    Giovanni scrive un libro con la combinazione di 8 trigrammi che danno 64 combinazione possibili;

7.    Giovanni filma la storia che ha scritto al punto 5;

8.    Giovanni crea una banca dati in cui dà notizia del contenuto 5, 6 e 7 tramite un programma che permette di elementi incrociati molto sofisticati;

9.    Giovanni costituisce un thesaurus per interrogare il punto 8;

10.  Giovanni crea un sistema esperto che gli permette di introdurre i dati del punto 8 e ottenere: a) nuove storie, b) nuovi trigrammi, c) una storia dove vengono descritti dei nuovi trigrammi, per far ciò si serve anche del punto 9;

11.  Giovanni distribuisce il punto 8 e i risultati del punto 10 per videotel;

12.  Giuseppe struttura un programma per combinare i prodotti dei punti 7,8 e 10 di Giovanni, Francesco e Andrea;

13.  Giuseppe distribuisce i prodotti del punto 12 per Videotel. Consideriamo la differenza della natura delle azioni dei punti 1,2,3 e 4. Teniamo presente che se tutti gli esemplari del libro scritto da Giovanni nel punto 5 venissero distrutti potreb­be esistere un club di ripetitori in grado di ricordare la storia a memoria e di ripeterla. La stessa cosa potrebbe accadere col punto 6, anche se non sarebbe necessario che venissero ricordati a memoria tutti i trigrammi poiché è possibile ricostruire razionalmente le combinazioni possibili. Cosa succede se vengono distrutte le copie del film del punto 7?

Facciamoci  la stessa domanda per ognuno dei punti successivi.

Vi chiederete cosa ho cercato di dimostrare : semplicemente che il repertorio è molto vasto e le conseguenze di certi atti materiali possono essere assai differenti per ognuno di essi data la peculiarità dei substrati materiali (11).

Ubi natura distinguet nos distinguere debemus.
Possiamo distinguere anche fra :
azioni che daranno luogo a servizi
prodotti che daranno luogo a beni
Facciamo dunque distinzione fra :
dati, informazioni servizi e beni.
Nella tradizione giuridica questi ultimi godono di una attenzione. Concentriamoci su di essi.

2.    La classificazione giuridica
2.1  La dottrina.

Supponendo che sia possibile distinguere chiaramente che —a sia un dato (e assimilandolo per ora con "informazione"), si presenta il problema della sua classificazione giuridica. che cos'è? E' un oggetto di diritto. Alcuni giuristi, fra essi Scozzafava (12), distinguono fra beni e cose, ritenendo che le seconde esistono in rerum naturae mentre i primi non sono altro che l'oggetto di un diritto.

Secondo l'accettata divisione di Aubry e Rau a loro volta i beni si distinguono in materiali ed immateriali (13). L'informazione è un bene immateriale?

Un bene immateriale può generare un diritto di proprietà e da sempre si discute se tale diritto necessiti di una "cosa" quale oggetto.

Nella tradizione europeo-continentale si parla di "diritti intellettuali" o "proprietà incorporali" (14) come di una serie di diritti differenti fra loro ma connessi perche rappresentano diverse forme di appropriazione di beni immateriali.

"La nostra vita giuridica, si sa, conosce numerosi diritti ai quali il linguaggio ha esteso il termine di "proprietà" anche quando essi non hanno per oggetto le cose. Quindi si dice : proprietà letteraria, proprietà di missive, di cambiali e così via, intendendo non la proprietá del manoscritto, delle copie o del pezzo di carta su cui è scritta la lettera o la cambiale, ma il diritto al contenuto intellettuale della carta, cioè la disposizione propria, indipendente, esclusiva, concernente ad essa e di conseguenza, il diritto di interdirne la disponibilità per altri (diritto di proibizione) che ne costituisce l'indispensabile corollario".

E' in questo senso che anche i noni e i =archi di fabbrica possono essere considerati materia di proprietà "commerciale" (15) .

Posso anche esser d'accordo con P.Catala (16), quando affer­ma che l'informazione è un bene suscettibile di appropriazione; ma lo sono meno quando dice che "la sua vocazione naturale" è quella di possedere "un valore patrimoniale" : anche una serie di banalità può essere una "informazione". "Il rovo ardente" (Van­gelo secondo S.Luca) probabilmente implicava che nella zona vi fosse petrolio, ma a quell'epoca questa era un'informzione senza valore "commerciale".

Più sorprendenti sono le seguenti affermazioni : se l'informazione è suscettibile di appropriazione, è naturale che questa sia a beneficio del suo autore.

Ogni diritto su una cosa, anche se immateriale, presuppone l'esistenza di un oggetto e la designazione del suo proprietario (17)

Di ciò ora tratteremo poiche nel diritto europeo continen­tale la nozione di "proprietario" evoca il concetto di "pro­prietà" e questo è ben definito, storicamente, nel suo complesso di conseguenze giuridiche.

In effetti, si tratta non solo di caratterizzare l'oggetto del diritto, ma di arrivare a determinarne la natura giuridica che ci indicherà quale istituto giuridico (complesso di doveri e diritti) gli si possa applicare. Se la natura giuridica è nuova i diritti e i doveri dovranno essere enunciati uno ad uno, se invece è vecchia e nota ... basta il nome e il resto viene per correlazione : quando si dice "proprietà" si suppone "possesso", "rivendicazioni", ecc...

Nel diritto anglo-americano, soprattutto nella giurispruden­za nordamericana, "proprietà" ha un senso più generico: quello di "titolarità", che mi concilia col titolo, ma dice poco dal punto di vista del contenuto, troppi complessi di diritti ed obblighi vengono qualificati "proprietà".

La novità dell'elaboratore consiste nel fatto che esso non solo archivia una quantità enorme di dati, e lo fa con molti mezzi, ma trasforma l'informazione dispersa in informazione organizzata (18).

Dobbiamo distinguere però tra la creazione di metodi per le banche dati, i passaggi di banche dati a basi di dati strutturati e i molti software intermedi e soprattutto, rispetto al bene prodotto, quanto c'è di maggior valore (plus valore o valore aggiunto) nella prima forma dell'informazione (il dato) e nella seconda elaborata (l'informazione).

Vi invito a separare il dato dell'informazione in un sistema esperto.

I diritti l'informazione costituiscono un limite alla circolazione delle idee, quindi devono essere formulati restrittivamente. (19).

A suo tempo si penserà alla finalità commerciale e alla distribuzione del prodotto. In questo caso io sarei d'accordo più con la possibilità di obbligazioni sporadiche non costose al di fuori delle finalità commerciali che con la soluzione dell'art. 47 della legge francese n.85660 del 3 luglio 1985, in cui viene data una soluzione negativa al 2' inciso dell'art.41 della legge 57.293 dell' '11-3-1957 in base ad una speculazione sulla prova, più che sul contenuto.

Prima di esaminare il caso giurisprudenziale più importante, vorrei precisare che non ho mai pensato ai diritti come rapporti fra uomini e cose ma, secondo l'insegnamento di Kelsen, riesco solo a vederli come rapporti fra uomini a proposito delle cose, interessi, valori (Robinson Crusoe non era proprietario di nulla prima dell'arrivo di Venerdì). Credo che con le cose si possono avere solo rapporti di fatto quali il possesso e la conservazio­ne.

Quindi anche di fronte al diritto reale per eccellenza, la proprietà, non vedo altro che l'obbligazione passiva universale di cui parlava Planiol.

Ciò mi da maggior libertà di fronte ai beni chiamati immateriali. Materiale o immaterial che sia la cosa, l'unico cambiamento sta nei rapporti di fatto, quelli di diritto intercorrono sempre -fra uoaini. Però, come abbiamo detto prima, non è indifferente che cambino i substrati di fatto dei fenomeni regolati dal diritto (20).

L'informazione, a differenza dia altri beni, viene creata, non esiste in rerum. Fin dal momento della sua nascita appaiono contrapposti (non punto a punto) per lo meno due valori sociali importanti il diritto all'informazione e il diritto sull'informazione. Probabilmente si ~ dire che l'informazione è un bene immateriale suscettibile di appropriazione.

Credo però che abbiamo detto ancora poco, soprattutto se si tiene    conto che la varietà di "informazione cambia le possibilità di fatto e le possibilità giuridiche dell'appropriazione, così come abbiamo detto pochissimo anche nell'interesse che c'è dietro, in vista di una finalità.

L'informazione ha la vocazione di circolare e di trasformarsi in comunicazione, ma una cosa è l'informazione, altra la comunicazione e un'altra ancora il mezzo comunicativo. Dal punto di vista della circolazione, M. Vivant avverte : "non dobbiamo più domandarci se i dati sono dei beni, ma piuttosto se questi dati (questi beni) costituiscono una merce ai sensi del Trattato di Roma" (21).

Non esiterei, inoltre, a riconoscere a colui che si appropria dell'informazione, quel minimo di organizzazione che consenta di poterlo definire un'impresa. Questo permette di rispondere senza esitazione alla domanda se le persone giuridiche possono essere titolari di approppriazione d'informazione, fatta debita eccezione per le informazioni che siano effettivamente la manifestazione della personalità dell'autore.

Sto tentando di fare delle ipotesi sulla natura giuridica e vedere quali parti delle teorie esistenti sono applicabili, nella speranza di poter creare il mosaico di una teoria globale.

A questo punto è opportuno segnalare che ci sono alcune informazioni sulle quali non ha molto senso rivendicare diritti d'autore poiché esse appartengono alla comunità.

Quando un'informazione non è suscettibile di attribuzione?  Oppure, al contrario, in quali casi possiamo parlare di appropriazione dell'informazione?

Dato che la comunicazione deve avere una forma e un contenuto, quest'ultimo deve essere nuovo mentre la prima deve essere originale, inoltre l'accesso alle fonti d'informazioni non deve essere contrario alla legge. Un'altra distinzione che bisogna fare sull'informazione è se essa tocca le caratteristiche della personalità di terzi come dati della loro privacy o come elementi inerenti le loro opere creative (22).

 Per tutti questi presupposti, che devono essere differenziati, propongo l'istituzione di un Habeas Data sul modello dell'Habeas Corpus Act 1979, tenendo conto però che il valore in giuoco è di minore entità e quindi con rare facoltà di sospensione dell'informazione (23).

Le attribuzioni di diritti d'autore o di appropriazione con l'elemento dell'impresa che la portano su un campo più patrimoniale che personale, devono essere distribuite in base alla natura e alla vocazione dell'informazione.

Il primo diritto è quello della circolazione e le relative limitazioni    nelle    quali    l'indole    dell'informazione è fondamentale.

Inoltre, a maggior vocazione economica, maggior protezione atti di appropriazione illecita da parte di altri, ma nello stesso    tempo    raggiore responsabilità di fronte a terzi

 Di fronte ai diritti dell'identità personale la responsabilitá deve essere ampia, mentre meno rigoroso sarebbe rispetto a ciò che è definita la veridicità delle descrizioni altrui.

Insisto sulla natura e sulla vocazione dell'informazione: tute quelle che non sono destinate a un'attività economica devono essere gestite con criteri di diritti d'autore più simbolici    (riconoscimento    scientifico)    che    effettivi (disponibilità di circolazione).

Il progetto inglese Alvey stabilisce che tutti i prodotti realizzati appartengono alla Corona ; questo ci porta a pensare, paradossalmente, che ogni anno potrebbe essere organizzato un festival del software con grandi premi e riconoscimenti ma, alla fine, la proprietà di questo spetterebbe sempre allo Stato.

 

2.2 La giurisprudenza.

Dopo tanta dottrina, passiamo alla giurisprudenza più famosa riguardante questo tema.

Microfor, una società canadese, nel maggio del 1978 pubblicò un indice-archivio (France-Actualités) che rimandava agli artico­li di sei giornali francesi, fra i quali Le Monde e Le Monde Diplomatique. Le Monde citò Microfor sostenendo che i dati dell'input gli appartenevano e che il prodotto finale, ossia l'informazione, era un derivato dei medesimi; pertanto tale so­cietà avrebbe dovuto chiedere una autorizzazione per riprodurla. Microfor addusse che la pubblicazione era posteriore alla dif­fusione dei giornali e che citazioni, analisi e riepiloghi non erano destinati a competere con gli originali dei giornali. Il Tribunale di Grand Istante di Parigi, il 20-2-80, e la Corte d'appello, il 2-6-81, diedero ragione a Le Monde sostenendo che quella di Microfor era un'opera derivata. Vale a dire che per giudicare il nuovo caso si era applicata la tutela del diritto d'autore, concludendo che erano stati lesi i diritti dell'autore dell'opera principale.

La Corte di Cassazione, il 9-11-83, affermò : "l'autore dell'opera citata non dimostra nessuna violazione del proprio diritto ..." e la Corte d'Appello, omettendo di indagare se e in che =>do sia stato effettivamente violato il diritto di "Le na privato la sua sentenza di ogni fondamento legale. Se giuridico, per lo meno un po' di buon senso è stato dimostrato indicando, nel frattempo, che i riepiloghi devono essere solo indicativi, non rendere superfluo l'originale e noltre devono avere un carattere non sostanziale.

Crollano allora alcuni miti e precisamente: a) il vero diritto passa attraverso i Tribunali; b) la giurisprudenza costituisce sempre un insegnamento; c) a un caso nuovo può sempre adattarsi una vecchia teoria.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, è il caso di dire che è simile a ciò che K. Olivecrona chiamava la teoria degli "zii senza nipoti" : perch mai definire "comodati atipici" quei contratti in cui vi è trasferimento di proprietà? Applicando una teoria vecchia a un fatto nuovo si corre il rischio di dover definire gli "zii" con mille attributi, sottolineando però espressamente che non devono avere "nipoti", allora, perche chia­marli "zii"?

Gli insegnamenti sono scarsi: sembrerebbe che tutta la discussione si basi sul fatto se i riepiloghi degli elaborati che "seguono" troppo l'originale (preesistente) ledono il diritto morale del proprio autore (Corte d'Appello di Parigi) oppure specificare quale diritto sia stato leso - fatto che sembra genericamente più ragionevole, anche se più dubbioso - nella soluzione della Corte di Cassazione.

L'invocazione del "diritto morale",    che io ritengo inadeguata, offusca l'inquadramento giuridico.

Fra il diritto di proprietà - che implica la protezione inerente il possesso, la rivendicazione e le indicizzazioni, oltre al controllo della diffusione fino all'eliminazione dell'opera - e i diritti soggettivi, troppo legati ai diritti morali di una espressione della personalità individuale, io vedo, per i dati, fatti economici legati all'organizzazione imprenditoriale più il plus valore del saper fare.

Si possono applicare le teorie dall'arricchimento senza causa fino alla concorrenza sleale : ma bisogna fare attenzione alla peculiarità dell'informazione e alla tipicità dei prodotti trasformativi di dati in informazioni.

La responsabilità civile deve stare al servizio di una teoria globale che protegga quei valori che tendono ad assumere i profili di un bene.

 

2. 3  Poca legislazione

Negli Stati Uniti d'America, la legge del 10-9-1979, artt. e 108 crea dei limiti ai diritti d'autore a favore di certe sempre che si rispetti il "faire use" della copia.

Sa di simile dispone la legge giapponese del 1970, art. Ih legge inglese del 5-9-1956, art. 7; quella della Germania Federale del 9-9-1965, artt.l6, 53 e 56.

Perch non pensare a delle integrazioni come elenchi riconoscibili di banche dati da formare a loro volta una banca dati?

Questo nuovo bene immateriale, possibile oggetto di contratto, è protetto nella sua parte patrimoniale da diritti di appropriazione e può essere oggetto della teoria della responsabilità erga omnes (come dice Roderà "un terribile diritto" che concede l'opinabilità a una istituzione che non dovrebbe averla).

Il futuro ci traccerà meglio questo profilo costellato di inesperienza.

Cercando di delineare meglio il profilo di questo bene immateriale che consiste in un saper fare che ha forme e prodotti assai diversificati, tentiamo di definire la natura giuridica che lo tolga dagli artigli dei diritti morali della personalità e dalle insidie riguardanti il possesso della proprietà, facendo distinzione fra un fine economico (impresa) e un altro accademico di ricerca e conoscenza.

 

NOTE

1)    Proprio per questo motivo partecipano sia al nostro gruppo di ricerca che al Seminario degli informatici : essi hanno il compito di fornirci le necessarie cognizioni tecniche.

2)    Per la descrizione degli obiettivi della ricerca vedi B. Capurso un Regime giuridico per il Software, "Quaderni della giustizia".

3)    G.P.VANDENBERGHE, Copyright Protection of Computer Software Recent International Development, relazione presentata a questo convegno.

4)    Ad esempio : il diritto d'autore protegge soltanto i lavori originali, ma l'originalità presenta vari gradi, quindi, cosa dobbiamo    intendere con tale espressione? Si suole poi differenziare una forma interna da una forma esterna (risolvendo così la questione dei programmi tradotti da un linguaggio ad un altro, si dice che solo la forma esterna è diversa, non quella interna), ma questa forma interna cos'è? in che cosa differisce dalla struttura
del programma? e dall'algoritmo ad esso sottostante? E poi come verrà risolto il problema dei programmi generati dagli elaboratori?
C'è, inoltre, tutta una serie di problemi posti ad un altro livello: che sorte riservare alle copie di salvataggio, alle copie per uso personale, agli adattamenti?

5)    G. QUINTERNO, Hardware, Software e altri beni giuridici: come e quando proteggerli, "Telematica e diritto", Roma, 1985.

6)    A. A. MARTINO, Le definizioni legislative, Giappichelli, Torino, 1975.

7)    SAVIGNY F.K. von, System des heutigen Romfischen Rechts III, Berlin, 1841-51.

8)    HUSSERL,    Ideen zu einer Reinen Phanomenologie und pbanomenologische Philosophie, I, Berlino, 1913.

9)    I. KANT, Critica della ragion pura, 1781.

10)  G.L.WITTGENSTEIN, Philosophische Untersugegen, proposicion 23.

11)  J.UPTDIKE, La rosa traicionada, New York.

12)  SMZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, Giuffré, 1982.

13)  AUBRY e RAU, Cours de detroit civil francais, d’arés la methode de Zacharie, t 2, n.190, IV ed. Marchal, Billard, 1969.

14)  PLANIOL e RIPERT

15)  R. Von JHERING, Actio injuriam, des lesions injurieuses en droit Romain, Ed. Parigi, 1888.

16)  P. CATALA',    Ebauche    d'une théeorie    juridique    de l'information, Informatica e diritto, Firenze, 1982.

17)   P. CATALAI', La propriedad de l'information, traduzione di MILLE', "Revista del Colegio de Abogados", Buenos Aires, 1986.

18)  S. SIMITIS,    Chancen und Gefahren der elektronischen Datenverarbeitun, "Neue Juridische Wochencri".

19)  E. MACKAAY, Les biens informationels ou le droit de suit dans les idees, "Informatica e diritto", n. 3, 1986, pp. 45-66.

20)  Rinvio ai punti elencati a pagina 3.

21)  Per tutti questi presupposti, che devono essere differenziati, propongo l'istituzione di un Habeas Data sul modello dell'Habeas Corpus Act del 1979, tenendo conto però che il valore in gioco è di minore entità e quindi con rare facoltà di sospensione dell'informazione.

22)  II' CELIM Conference, Freedom of Data Flows and EEC Laws, Bruxelles, aprile 1987.

23)  Questo rispetterebbe l'articolo 19 della dichiarazione dei Diritti Umani del 1949 e lo metterebbe in pratica.
 
< Anterior   Siguiente >
.